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Newsletter del 15 maggio 2020
Bonus e Incentivi Decreto Rilancio
 

Bonus pubblicità

Il Bonus pubblicità riconosce un credito d’imposta al 50% del valore dell’intero investimento pubblicitario.

Solo limitatamente all’anno 2020, la base di calcolo dell’agevolazione viene effettuata sull’intero investimento 2020, e non solo sulla parte incrementale rispetto all’anno precedente, proprio per fronteggiare in maniera più efficace l’emergenza Coronavirus anche lato pubblicitario.

Con questo regime straordinario, il credito d’imposta si apre alle imprese, ai professionisti e agli enti del terzo settore che iniziano la loro attività nel corso del 2020, oppure che realizzeranno investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019, oppure che nell’anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.

Come funziona
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Quando presentare la comunicazione
Le nuove domande, eccezionalmente per quest’anno potranno essere presentate dal 1 al 30 settembre 2020 e si andranno ad aggiungere a quelle già presentate tra il 1 ed il 31 marzo 2020, che resteranno valide.

 
Detrazione fiscale ecobonus e sismabonus al 110%
 

Comma 1- Una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica degli edifici sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Comma 3- Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Comma 4 - Una detrazione pari al 110% (comma quattro) delle spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Ciò sempreché sia contestualmente stipulata una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi;

Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4

Commi 5 e 6 - La detrazione nella misura del 110 % anche agli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, effettuati dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021. La maggiorazione dell’aliquota di detrazione compete solo nel caso in cui i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli indicati nel comma 4.

Comma 8 - è previsto, inoltre, che la fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito;

Comma 9 - la disposizione riconosce la detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi precedenti (COMMA 1 2 3 4), per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Comma 10 - si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 11, dagli Istituti autonomi case popolari

Comma 11. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

  

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuto per il 2019 né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Tasse di marzo, aprile e maggio rinviate al 16 settembre 2020

Scatterà dal prossimo 16 settembre e non dal 20 maggio prossimo la ripresa dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi sospesi a marzo, aprile e maggio per le imprese che hanno subito cali di fatturato, rientrano tra le filiere maggiormente colpite o sono nelle province dichiarate zona rossa all’inizio della pandemia. Si potrà pagare in unica soluzione o dilazionando il versamento in quattro rate di pari importo a partire sempre dal mese di settembre.

Sono poi sospesi fino al 31 agosto 2020 i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall’agente della riscossione. Prevista inoltre la sospensione dei pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre.

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

La disposizione prevede l’abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili

·         degli agriturismi,

·         dei villaggi turistici,

·         degli ostelli della gioventù e dei campeggi,

A condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attività ivi svolte. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari vale a dire quelli marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

 

Indennità per i lavoratori domestici

Riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.

Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità de quo è erogata dall’INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

La norma prevede, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, l’istituzione di un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetti nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (comma 5).

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

I commi 7 e 8 stabiliscono che Il soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

La disposizione riconosce in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.

Le spese ammissibili al credito d’imposta in esame, prevedendo, in particolare, che lo stesso spetta in relazione alle spese relative:

a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

e) all’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

 

Contributo a fondo perduto a favore di imprenditori e professionisti titolari di partita IVA

Confermato il contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Confermato anche che per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

L’ammontare del contributo, che non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate con accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, spetta in percentuale:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.

Per maggiori informazioni: servizi@poloagire.it


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