www.poloagire.it

Newsletter del 15 aprile 2020
Emergenza Coronavirus - misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese
 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Di seguito si elencano le principali misure adottate.


Misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese, SACE spa concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemmia COVID-19.

Per maggiori informazioni clicca qui


Sospensione di versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti beneficiari individuati sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

  • alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
  • all'imposta sul valore aggiunto.

Sono sospesi, altresi', per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per maggiori informazioni clicca qui


Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Per maggiori informazioni clicca qui


Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per maggiori informazioni clicca qui


Metodo previsionale acconti giugno

Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non e' inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.


Certificazione Unica 2020

La Certificazione Unica 2020 potrà essere inviata e consegnata al lavoratore entro il 30 aprile 2020, senza l’applicazione di sanzioni.


Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il pagamento dell'imposta di bollo puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.


Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è stato esteso anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Con successivo Decreto saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.



Il contenuto delle e-mail è da ritenersi confidenziale. Pertanto, le informazioni in esse o negli eventuali allegati contenute sono riservate esclusivamente ai destinatari. Persone o soggetti diversi dai destinatari stessi, anche ai sensi dell’art. 616 c.p., non sono autorizzate a leggere, copiare, modificare, diffondere il messaggio a terzi. Chi ricevesse una nostra comunicazione per errore non la utilizzi e non la porti a conoscenza di nessuno, ma la elimini dalla sua casella e avvisi il mittente. L'autenticità del mittente ed i contenuti non sono garantiti, fatta eccezione per i documenti firmati digitalmente. Inoltre, ai sensi dell'art. art. 13 GDPR 679/16, informiamo che i nostri archivi comprendono indirizzi di posta elettronica relativi a persone fisiche, aziende, enti con i quali sono intercorse precedenti comunicazioni a mezzo posta elettronica, o con altri mezzi di comunicazione, o che hanno spontaneamente fornito il loro indirizzo di posta elettronica in occasione di contatti diretti. Tali indirizzi sono da noi utilizzati nel rispetto della volontà e disponibilità degli interessati a ricevere comunicazioni via posta elettronica dalla nostra società. Informiamo inoltre che tutte le caselle di posta del dominio in oggetto sono caselle aziendali e, in quanto tali, vengono utilizzate per comunicazioni in ambito lavorativo. Pertanto, per esigenze connesse con l'attività operativa, qualsiasi messaggio, sia in uscita che in entrata, potrebbe essere letto da soggetti diversi dal mittente e/o dal destinatario. Nel caso in cui gli interessati desiderassero che il loro indirizzo di posta elettronica venisse rimosso dal nostro archivio, ovvero per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità,21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, possono scrivere al Titolare del trattamento identificato legale rappresentante pro tempore della società rispondendo a Questo Indirizzo