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Di seguito vi proponiamo un interessante articolo tratto dal blog Fisco e Tasse
Con la recente pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze del DEF (Documento di Economia e Finanza) per il 2014 il Governo vuole rilanciare incentivi “forti” e, incentivare investimenti, sul networking: (…) le imprese all’interno dei distretti industriali mostrano performance migliori in termini di fatturato, innovazione e internazionalizzazione. (…)
Più precisamente in tale documento troviamo fra le Azioni in programma per il 2014 al punto ii) Rifinanziamento del Fondo per il regime agevolato delle Reti d’Impresa per 200 milioni, aumentando il limite degli utili accantonabili e semplificando il bilancio d’impresa.
Sebbene non si sappia la reale portata dell’intervento relativamente al “nuovo limite degli utili accantonabili” e sulle “semplificazioni sul bilancio” delle Reti d’Impresa, si ritiene utile richiamare brevemente l’agevolazione fiscale concessa alle imprese partecipanti ai contratti di rete.
(…)
Com’è noto l’attuale contesto normativo offre agli imprenditori che intendono costituire una rete di imprese , l’alternativa fra due diverse forme giuridiche: l’adozione di un modello contrattuale “puro” di rete di imprese (cosiddetta “rete-contratto”) oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico (cosiddetta “rete-soggetto”).
Il fine ultimo della disciplina normativa relativa le Reti d’Impresa è di incentivare l’effettivo compimento del programma comune di rete da parte delle imprese aderenti al contratto. Per raggiungere tale fine il legislatore ha ritenuto vantaggioso agevolare gli investimenti realizzati per il completamento del programma stesso.
Il legislatore, con l’emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, rubricato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’art. 42, stabilisce espressamente che le Reti di imprese possono godere di specifici vantaggi fiscali, amministrativi, finanziari.
Anzitutto va sottolineato che l’agevolazione fiscale è riferita tuttavia solamente alle imprese che partecipano alle “reti-contratto” e, pertanto è esclusa alle imprese che costituiscono una “rete-soggetto”.
Ciò premesso, senza entrare in tecnicismi, l’agevolazione fiscale consisteva in una in un regime di sospensione di imposta relativo alla quota parte di utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva (fino ad un massimo di 1 milione di euro per ogni impresa aderente) e destinati alla realizzazione di investimenti, entro l’esercizio successivo, previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato, a cura di appositi organismi, quali espressione dell’associazionismo imprenditoriale, muniti dei requisiti previsti dal D.M. 25.2.2011.
La norma istituisce uno specifico regime di sospensione di imposta, con l’obbiettivo di favorire il compimento del programma comune di rete.
A tal fine il legislatore ha previsto che gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva, e destinati al fondo patrimoniale, concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la tale riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
Fonte: www.abruzzosviluppo.it
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