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Novità

Nuovo Regolamento sulle vendite online e a distanza
pubblicata il 12 giugno 2014

La legge italiana su e-Commerce e vendite a distanza si adegua alle direttive UE (2011/83/CE): il 14 giugno entrano in vigore le nuove tutele sui diritti dei consumatori online, Vediamo dunque le principali novità previste dallo schema di decreto legislativo presentato in CdM il 6 febbraio, atto del governo (delega prevista dalla legge 96/2013) che recepisce i pareri delle comissioni parlamentari (Bilancio, Attività Produttive, Politiche UE).

Regolamento

Il nuovo regolamento sulle vendite online e a distanza (in attuazione della direttiva europea sui diritti dei consumatori, che modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE) ha l’obiettivo di: 

«garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori generando notevoli risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse condizioni contrattuali standard e gli stessi materiali informativi», favorendo «le vendite online, caratterizzate da un elevato potenziale di crescita».

In materia di sanzioni l’autorità competente è l’AGCM, Garante della Concorrenza e del Mercato.

Informativa

Potenziati gli obblighi di informazione pre-contrattuale che il professionista o l’azienda ha nei confronti dell’acquirente per le vendite a distanza. Significa che il venditore è obbligato a fornire una lunga serie di informazioni precise al consumatore prima di vincolarlo con un contratto, ad esempio in termini di caratteristiche del prodotto o servizio, prezzo, identità e indiritto del venditore, modalità di pagamento, diritto di recesso.

Recesso

Sale a 14 giorni (dai precedenti 10) il tempo massimo per ripensarci e restituire il prodotto o servizio acquistato. Se però il venditore non adempie all’obbligo di informativa al consumatore sul diritto diritto di recesso al momento della vendita, il limite viene prolungato di 12 mesi. Vengono garantiti diritti anche nel caso di vendite tranfrontaliere, sulle quali è prevista una riduzione dei costi grazie al nuovo modello standard di recesso, valido per in tutta UE.

Restituzione

Il consumatore può resitituire il bene anche se deteriorato, essendo responsabile solo della eventuale diminuzione di valore in determinati casi (stabiliti con precisione). La direttiva UE prevede la responsabilità del consumatore solo se legata ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per il loro utilizzo. Comunque, se è mancata l’informativa sul diritto di recesso, il consumatore può restituire il bene senza alcuna responsabilità nemmeno sul minor valore.

Maggiorazioni

Vietato applicare maggiorazioni sulle tariffe applicate nel caso in cui l’acquirente scelga di non pagare in contanti ma attraverso carte di credito, di debito e forme di pagamento elettroniche. Analogo divieto nel caso in cui esista una tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e a distanza.

Per approfondire: Direttiva Europea 83/2011

Fonte: www.abruzzosviluppo.it

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