Novità
Disponibile da oggi il modulo per richiedere l’incentivo previsto a fronte dell’assunzione di donne appartenenti a due delle tre categorie disagiate individuate dalla legge 92/2012. Dopo la pubblicazione della circolare 34 del ministero del Lavoro contenente le indicazioni necessarie, l’Inps con il messaggio 12212 di ieri ha prontamente aggiornato le disposizioni attuative contenute nella circolare 111 del 24 luglio.
Da oggi, quindi, nel “cassetto previdenziale” del sito internet dell’istituto è disponibile il modulo 92-2012 da utilizzare per la comunicazione necessaria per beneficiare del bonus. La richiesta deve essere fatta prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata l’agevolazione e la risposta di accettazione o meno della domanda verrà fornita dall’Inps il giorno successivo.
Il beneficio, previsto dalla legge 92/2012, consiste in una riduzione del 50% per massimo 18 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro a fronte dell’assunzione, a partire dal 1° gennaio 2013, di un lavoratore che rientra nelle categorie indicate dalla norma. Si tratta di uomini o donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi; donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazione di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Con la circolare 111, l’Inps ha fornito le indicazioni operative solo per la prima categoria in quanto era in attesa di precisazioni da parte del ministero per quanto riguarda la definizione «prive di un impiego regolarmente retribuito». Ora che con la circolare 34 il ministero del Lavoro ha chiarito quanto dovuto, con il messaggio 12212 l’Inps fa sapere che si può richiedere l’agevolazione anche per le donne residenti in aree svantaggiate e per quelle ovunque residenti e senza impiego da almeno 24 mesi.
A questo riguardo, l’istituto di previdenza ricorda che si considerano prive di impiego regolarmente retribuito nel periodo preso in considerazione le donne che non hanno svolto attività lavorativa subordinata pari o superiori a sei mesi, né hanno svolto attività autonoma (comprese le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto) da cui deriva un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale.
Resta ancora in sospeso l’incentivo per le donne con una professione o di un settore economico con accentuata disparità occupazione di genere, in quanto si attende ancora il decreto ministeriale che individua i settori e le professioni interessate.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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