Novità
Per accedere alle agevolazioni riservate alle Start up innovative (Sti) dal Decreto Sviluppo bis è necessaria l’iscrizione a un’apposita sezione del Registro delle Imprese.
Per guidare le aziende nella procedura di iscrizione al Registro, le Camere di Commercio in collaborazione con il MiSE hanno redatto la guida “La Startup innovativa”, con le istruzioni per le società già esistenti che vogliono diventare “start up innovative” e per quelle di nuova costituzione.
Scarica la Guida-Iscrizione-Startup
Iscrizione al Registro Imprese
Una società già costituita che vuole diventare start up innovativa (possibilità prevista dalla legge con determinati requisiti) deve fare domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro – che si somma a quella già effettuata alla sezione ordinaria – utilizzando il modello telematico “S5“ con firma digitale, e presentando una comunicazione unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.
La domanda, completa di auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti, va presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La compilazione è semplificata: vanno indicate solo le spese in ricerca e sviluppo e in personale qualificato.
Una nuova società deve invece iscriversi sia al registro ordinario sia a quello speciale, compilando per via telematica:
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i modelli “S” e “S1“ per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci),
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il modello “S5“ per i requisiti richiesti alle start up.
Le start up innovative devono aggiornare queste informazioni ogni sei mesi e depositare nuove auto-dichiarazioni alla presentazione del bilancio.
In tutti i casi, per iscriversi è necessario possedere le caratteristiche previste dall’articolo 25 della legge 221/2012
Agevolazioni
La norma prevede benefici, normativi e fiscali, per queste società (articoli 26 e 27 della legge):
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esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria per l’iscrizione al registro imprese, e dal diritto annuale alle camere di commercio (art. 26, comma 8);
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in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, slittamento di un anno del termine per ricostituire il capitale minimo, alla chiusura dell’esercizio successivo (art. 26 comma 1);
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in materie di quote societarie, deroghe al codice civile che estendono alle Srl possibilità paragonabili a quelle delle Spa (diritti partecipativi differenti, quote senza diritto di voto o con diritto di voto non proporzionale);
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le quote possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari;
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possibilità di remunerazione con strumenti finanziari agevolati fiscalmente amministratori, dipendenti, collaboratori (art. 27);
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credito d’imposta sull’assunzione di personale altamente qualificato (art. 27 bis), possibilità di allungare fino a quattro anni il contratto a termine (art. 28);
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incentivi fiscali per chi investe in start up innovative (privati, investitori singoli o aziende).
fonte: www.abruzzosviluppo.it
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