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Novità

Agevolazioni fiscali, bonus preferenziale per start-up
pubblicata il 11 gennaio 2013

Aumentano le agevolazioni fiscali per le start up innovative. La conversione (legge 221/2012) del Dl 179/2012 (decreto sviluppo-bis), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» di martedì 18 dicembre, introduce un credito d’imposta per favorire le assunzioni di personale dipendenteda parte di queste società. Resta invece inalterato il meccanismo di agevolazione fiscale per chi decide di investire nel capitale delle start up innovative.

 

Le misure
Il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato dalla start up innovativa determina un credito d’imposta, fruibile dalla società/datore di lavoro, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa. Questo è il contenuto del nuovo articolo 27-bis del Dl 179/2012 che attua una disposizione già contenuta nell’articolo 24 del decreto 83/2012 (il primo decreto Sviluppo di quest’anno) diretta a favorire l’assunzione di personale con profilo qualificato. Per le start up innovative le regole previste da quella disposizione vengono semplificate. Si deve trattare di personale altamente qualificato che può essere assunto anche attraverso contratti di apprendistato.

Non si applicano all’assunzione eseguita dalla start up le regole sui controlli da parte di un revisore contabile, inserite sempre all’interno dell’articolo 24 del Dl 83/2012 (commi 8, 9, 10). L’istanza per essere ammessi alla fruizione del bonus – così come previsto dall’articolo 24, comma 6, del Dl 83/2012 – potrà essere redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite da un decreto del ministero dello Sviluppo economico. Lo stanziamento del credito d’imposta è contingentato in 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal 2013, ma è prevista una corsia preferenziale per le start up che assumono: infatti sono destinatarie in via prioritaria rispetto alle altre imprese del credito d’imposta in oggetto, ferma restando la quota riservata alle imprese che operano in zone colpite dal sisma del maggio 2012 (due milioni di euro nel 2012 e tre milioni di euro a partire dal 2013).

 

Gli investimenti
Per favorire la capitalizzazione delle start up innovative, l’articolo 29 del Dl 179/2012 introduce una detrazione d’imposta del 19 per cento. Ne può beneficiare il contribuente persona fisica e lo sconto si computa sulla somma investita per partecipare al capitale sociale della società, anche sotto forma di quote di fondi di investimento che investano prevalentemente nelle stesse start up. Questa detrazione opera negli anni 2013, 2014 e 2015 e l’ammontare dell’importo eventualmente non beneficiabile a causa dell’incapienza dell’imposta personale lorda viene riportato a nuovo per essere utilizzato non oltre il terzo periodo successivo. L’importo massimo dell’investimento nel capitale sociale è fissato in 500mila euro per ciascun periodo d’imposta, da cui deriva che l’ammontare massimo della detrazione è pari a 95mila euro per annualità.

L’investimento nel capitale sociale va mantenuto per almeno due anni; nel caso avvenisse una cessione della partecipazione in questo periodo, il contribuente dovrebbe restituire l’importo detratto, a cui andrebbero aggiunti gli interessi legali. Un meccanismo simile di agevolazione è concesso inoltre alle società di capitali che decidano di investire risorse nel capitale delle start up innovative.Più precisamente si tratta di una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita, con un tetto massimo di 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta: la deduzione massima è, quindi, pari a 360mila euro. L’investimento va mantenuto per almeno due anni: laddove si verificasse una cessione prima di tale scadenza si avrebbe l’incremento retroattivo del reddito con recupero a tassazione della maggiore imposta, in aggiunta agli interessi legali ma senza sanzioni.

 

fonte: Il Sole 24 ore

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